Di Marco Destro
Dalla riforma civile alla necessità urgente di una giustizia penale
Si è visto per breve accenno dei decreti di riorganizzazione della giustizia civile, ma che ne fu di quella penale?
Il 26 luglio 1797 la Repubblica francese, nella persona del Governo centrale presieduto da Giuseppe Greatti, emanò il decreto concernente la giustizia penale, tanto più necessario in un momento di confusione sociale come quello allora in corso.
Il decreto ricevette l’approvazione del Generale di Divisione Massena ed era valevole nell’ambito territoriale di Padova, Polesine, Rovigo e Adria.
Il decreto, infatti, sottolineava “l’urgenza di apporre un robusto ed immediato riparo al gravissimo disordine”.
Nelle premesse veniva criticato il precedente corso veneziano, considerato troppo formale e lento e sproporzionato nelle pene, accusato d’usare “metodi mostruosi” che “rendono li giudici inutili ed inefficaci per la correzione dei malfattori, e per il salutare esempio degli altri”.
Tribunale ordinario criminale e Commissione straordinaria
Al Tribunale ordinario criminale fu affiancata una Commissione straordinaria di cinque Giudici per giudicare “omicidj, aggressioni, furti qualificati, ed ogni altro genere di delitti gravi”.
Sicché al Tribunale ordinario criminale rimasero in capo i reati meno gravi e i procedimenti non urgenti che non richiedevano repressione immediata.
Entrambi continuarono ad avere sede presso il Palazzo della Ragione.
L’organizzazione della pubblica accusa e la politica criminale
Un membro del Dipartimento di Giustizia e uno di Polizia Generale (rappresentanti del potere governativo) fungevano da coordinatori della pubblica accusa, con il compito di fare “cognizione di tutti li delitti che saranno denunziati” e incardinare la competenza al Tribunale ordinario criminale o alla Commissione straordinaria, così esercitando il ruolo di indirizzo della politica criminale.
Il Commissario del Governo e le fasi del procedimento penale
Ad esercitare funzioni prettamente pratiche v’era il Commissario del Governo, a cui venivano assegnati i fascicoli e il quale assumeva il ruolo d’istruttore del “processo offensivo” (ovvero le attuali indagini preliminari) e di esercitare infine l’azione penale con l’atto denominato “opposizionale”.
Seguiva la fase denominata “processo difensivo”, ove all’imputato era possibile esperire le proprie difese. Il Commissario del Governo partecipava al processo difensivo e successivamente curava la fase esecutiva.
L’indagato e l’imputato erano giuridicamente detti “prevenuti” fino alla sentenza.
In tale terminologia si rinviene l’impostazione prevalentemente inquisitoria. Il prevenuto era l’intercettato dall’Autorità che poteva ancora discolparsi nel contraddittorio probatorio.
Difesa, dibattimento e pubblicità del processo
Nel processo penale la difesa tecnica non era obbligatoria, l’imputato poteva anche difendersi da sé. Tuttavia, se avesse inizialmente scelto un difensore, questo diritto gli sarebbe divenuto obbligatorio per tutto il procedimento, tanto che, se avesse ricusato il difensore, la Commissione ne avrebbe scelto uno per lui, addirittura “pagato dal Governo”.
La procedura, che oggi definiremmo dibattimentale, doveva svolgersi “precisa, possibilmente breve, e sulle sole circostanze integranti del delitto; aliena in somma da tutto ciò che potrebbe allungarla inutilmente, senza vantaggio della Giustizia, o del prevenuto. (…) Le sessioni della Commissione saranno sempre pubbliche; in esse si assumeranno gli esami de’ testimoni; in esse si faranno i confronti dei testimoni col prevenuto se si rendessero necessari; e in esse si ascolteranno le sue difese”.
Regole procedurali, sinteticità e tempi della difesa
I testimoni che risiedevano oltre le dieci miglia dalla sede giudiziaria erano sentiti “in cavalcata”, ovvero da un cancelliere delegato allora denominato “Nodaro del Tribunale” (così un decreto del 7 settembre 1797).
A discolpa, l’imputatoo il suo difensore potevano “far le difese scritte, o verbali a piacere” da espletarsi nel processo “in pubblica sessione […] sino per tre volte consecutive, e nel periodo di tre giorni al più”.
Le udienze si tenevano “la mattina dalle ore otto fino le ore una dopo il mezzo giorno, e la sera dalle ore cinque fino al tramontar del Sole” (così un decreto del 1° agosto 1797).
Circa le prescrizioni a cui doveva attenersi il difensore, in anticipo rispetto all’attuale normativa di sinteticità degli atti, veniva statuito che “dovrà essere conciso, né potrà divagarsi dai punti dell’accusa”.
Al termine dell’istruttoria, l’imputato veniva “immediatamente interrogato” domandandogli “se abbia altro da aggiungere, il che potrà fare dentro altre 24 ore, e non più a lungo”.
“Allora s’intenderà completa la difesa”, termina la norma contenuto del decreto del 26 luglio 1797.
La repressione delle colpe lievi, un procedimento speciale
Con decreto del 7 novembre 1797 furono introdotte una serie di norme per “la sollecita repressione delle colpe lievi, e delle trasgressioni minori” demandati al Tribunale ordinario criminale.
La disciplina era volta a velocizzare questo tipo di processi, che stagnavano per anni nelle aule giudiziarie, partendo dalla circostanza, nettamente inquisitoria, che “i Comitati di Polizia, per la natura delle loro attribuzioni, sono particolarmente atti a conoscere sommariamente delle contravvenzioni e delle colpe soggette a semplice censura correzionale”.
Con detta nuova disciplina venivano per sempre abolite le “sentenze di bando”, ovvero quei provvedimenti penali di esclusione forzata dal territorio, tipici del diritto penale veneziano e, più in generale, dell’ancien régime. Tali sentenze non richiedevano un regolare processo, ma erano fondate su una semplice denuncia, su una fama pubblica o meri indizi, avendo quale scopo quello di allontanare un soggetto ritenuto pericoloso.
Il bando rimase in vigore soltanto in via del tutto eccezionale e su deliberazione dell’organo di Governo del Dipartimento.
Sotto la spinta dei valori del 1797, le “sentenze di bando” non trovavano più la loro giustificazione giuridica perché anticipavano la pena senza un processo e trasformavano il sospetto in sanzione, negando qualsivoglia diritto di difesa.
Sicché la disciplina processuale dei reati minori venne completamente riformata, prevedendo tuttavia una procedura semplificata.
Il Tribunale ordinario criminale avrebbe proceduto con “assumere gli esami di due Testimoni almeno, e il Costituto dell’accusato; e poi rimetterà il Processetto col Rapporto del Commissario Relatore al rispettivo Comitato di Polizia, perché devenga alla sommaria correzione del colpevole o con emenda applicabile alla parte offesa non maggiore di L. 30, o con pena di arresto non più lunga di una Decade, senza le solennità della procedura regolare”.
Con tale procedimento potevano essere giudicati anche quei fatti di reato che, durante il processo istruito per i reati maggiori, fossero stati riqualificati per lievità.
Il ricercato e il contumace
Una disciplina particolare fu prevista per il soggetto dichiarato in stato di arresto.
Le sue ricerche si sarebbero svolte entro una decade se era nel Dipartimento o due se fosse stato in altri Dipartimenti.
Dopodiché, spirato questo termine senza averlo trovato, sarebbe stato proclamato ricercato con proclama, con il quale si sarebbe invitata la persona a presentarsi entro tre decadi, successivamente alle quali sarebbe stato dichiarato contumace.
Il soggetto veniva così giuridicamente posto in stato di arresto permanente, rinviando l’accertamento pieno della responsabilità al momento della sua cattura o comparizione.
Furti e ricettazione
Una disciplina del tutto particolare venne emanata per la repressione dei furti e della ricettazione, allora una vera e propria piaga sociale, soprattutto considerando la difficoltà di provare quali beni erano stati rubati, i quali, come anche da prassi attuale, vengono rapidamente rivenduti.
Fu istituto il Libro delle vendite private, in cui dovevano “essere registrate le notifiche di tutte le vendite di generi ed effetti fatte da private persone”. Si trattò di uno degli snodi più significativi di polizia preventiva del 1797.
Detto libro serviva a controllare la circolazione dei beni mobili, rendendo tracciabili le compravendite, consentendo di risalire alle parti del sinallagma, alla data e al prezzo.
Con tale innovazione, il compratore veniva trasformato in soggetto responsabile. Caveat emptor, avrebbero strillato i romani. Ma i francesi vi aggiunsero sanzioni rigide: chi non avesse notificato l’acquisto era considerato acquirente doloso e sarebbe stato punito come il reo di furto semplice, in proporzione al valore del bene.
S’introduceva così una presunzione di colpevolezza, fondata sull’omissione, che colpiva la ricettazione senza una prova certa.
Da questa disciplina vennero esclusi i pubblici venditori e gli strazzaroli (ovvero i rivenditori di oggetti usati), soggetti che operavano una professione in pubblico e che erano già astrattamente identificabili.
La revisione del processo
Fu infine introdotto un istituto giuridico del tutto nuovo: la revisione del processo nell’ipotesi in cui, successivamente alla sentenza, fossero sopraggiunte nuove prove “a favore o contro”.
Il processo sarebbe stato riassunto nei confronti del soggetto già giudicato “affinché un Giudizio definitivo o lo punisca colpevole, o lo dichiari innocente ed assolto”.
In Italia detto istituto (ma soltanto nella versione di riforma di una condanna e non in caso di precedente assoluzione) fu introdotto soltanto nel 1988 con il nuovo Codice di procedura penale sulla scorta di casi celebri d’ingiustizia come quello dello scrittore padovano Massimo Carlotto.
Decisione, motivazione e inappellabilità della sentenza
All’esito del dibattimento i giudici del Tribunale o della Commissione straordinaria si ritiravano “per motivare il giudizio” e “rientrati nella sessione pubblica” pronunciavano “la sentenza definitiva”.
Essa era “inappellabile”.
Veniamo ora alle pene che venivano comminate, le quali, come noto, caratterizzano la natura del reato.
Il sistema delle pene nell’ordinamento penale francese
Le pene previste dall’ordinamento francese erano le seguenti:
- “Per l’omicidio, eccettuato il caso di provata legittima difesa, pena di morte;
- Per l’aggressione alla casa, o alla strada, pena di morte.
- Per il furto qualificato, sette anni di carcere, o cinque di pubblici lavori, e risarcimento alla parte, se il reo è solvente.
- Per la ferita con pericolo, a cui non succeda la morte, cinque anni di carcere, o tre di pubblici lavori”.
Se la pena fosse stata di morte, avrebbe dovuto essere eseguita entro le ventiquattrore per fucilazione, nel luogo e con le modalità stabilite di volta in volta dal Comandante della Piazza, ovvero l’autorità militare responsabile della città.
Da “Storia Veneta n°83” – aprile 2026
