Di Marco Destro
Il nuovo ordinamento
Il 9 fiorile dell’anno V Repubblicano, corrispondente al 28 aprile del 1797 del calendario gregoriano, le truppe francesi entrarono a Padova, dando avvio alla municipalità.
Padova, facente parte della Terraferma della Repubblica di Venezia, era formalmente neutrale, ma fu avvinghiata dagli eventi della prima campagna d’Italia e dall’avanzata napoleonica.
Tra le prime questione che il nuovo Comitato cittadino dovette affrontare vi fu l’ordinamento giudiziario, con l’istituzione dei nuovi Tribunali, Civile e Penale, nella rispettiva Prima Istanza e Appellazione.
Il compito prefissato della presente ricerca è quello di esporre l’ordinamento prettamente forense del nuovo assetto giuridico, con le magagne connesse a un repentino cambio governativo.
Il Piano provvisorio sopra il Foro
Già il 7 maggio fu emanato e pubblicato il Piano provvisorio per mettere in attività il foro, a firma del Comitato di Sicurezza Pubblica Dipartimentale sopra il Foro, Piano tuttavia concernente soltanto i contenziosi civili, ma relativamente alle norme forensi, valevole per tutti gli Avvocati.
La competenza territoriale delle cause padovane venne interamente concentrata a Padova, sicché anche l’Appellazione da Venezia fu trasferita in città, pure per i contenziosi allora pendenti.
Inizialmente, fu mantenuta la suddivisione dei Tribunale come nella precedente Repubblica veneziana, nelle rispettive case del Cammello, Cavallo, Leopardo, Grifo, Pavon, Capricorno, secondo le relative materie.
Successivamente, il 6 agosto, con una riorganizzazione del foro, furono introdotte tre Camere, oltre alla quarta mercantile, e due Appellazioni, nonché delle sedi distaccate in Rovigo, Adria e Montagnana, Este, Monselice e Badia, Lendinara, Camposampiero, Cittadella.

Il Palazzo della Ragione a Padova
Avvocati e Intervenienti
Il nostro interesse ci porta a soffermarci sugli articoli LIX e seguenti del reticolato normativo del Piano.
Fu abolito il vecchio collegio avvocatizio (ma non quello dei Giudici che sopravvisse) e alla figura dell’Avvocato fu affiancata quella dell’Interveniente, del tutto nuova per il nostro Veneto, ovvero l’assistente legale senza laurea, ma comunque selezionato per esame.
L’articolo LX fece salvi gli Avvocati già esercitanti e cancellò i limiti numerici d’ingresso alla professione.
L’Albo era denominato “nota”, la cui tenuta era demandata alla Municipalità pubblica, ovvero un organo d’emanazione diretta del potere esecutivo.
Furono rideterminati i criteri d’ammissione, richiudendoli tra coloro che godevano di “Cittadinanza originaria, o acquistata per il solito incanto, e domicilio di anni dieci, e di due anni di pratica lodevole presso qualche Avvocato, o Interveniente”.
Fu previsto un esame d’accesso, denominato ballottazione. Il candidato doveva presentarsi alla Municipalità, la quale l’avrebbe ammesso alla prova tenuta “da un Avvocato, e da un Interveniente, estratti a sorte”.
Il 9 maggio, la Municipalità di Padova (nella persona del Presidente Girolamo de’ Dottori e del suo Vice Prosdocimo Brazzolo) integrarono quanto disposto dal Comitato di Sicurezza Pubblica nel Piano, aggiungendo il requisito morale della “probità”.
La Municipalità si arrogò il compito di “invigiler[e] essa colla maggior scrupolosità, affinché non resti ammessa alla ballottazione alcuna persona, che in alcun tempo avesse dati argomenti di equivoca probità; al qual effetto sarà dalla stessa fatto un rigoroso esame, onde sempre restino immacolate tutte le azioni, e gl’interessi de’ Cittadini”.
Tale integrazione era chiaramente volta al controllo morale nell’ammissione alla categoria.
La nascita della disciplina forense
Fu introdotta la disciplina forense, con un controllo sulla categoria demandato al Comitato di Sicurezza Pubblica.
Invero, anche allora era presente quell’umano fenomeno d’influenzare illecitamente l’esito del contenzioso giudiziario per raggiungere scopi diversi rispetto all’oggetto della causa.
Sicché l’articolo LXI, al fine di “togliere gli aggravj alli Cittadini Contendenti, ed allontanare gl’indebiti vantaggi, che vengono da alcune persone coltivati”, disponeva l’apertura di un processo “contro tutti i Procuratori Legali, che in qualunque modo rilevare le contraffazioni e punire li traffacienti”.
Vieppiù. Per scongiurare lei liti temerarie in materia tributaria, c.d. Taglio, fu stabilito che gli stessi Avvocati e Intervenienti avrebbero corrisposto in proprio le spese e i costi di lite se in Appellazione avessero perduto la causa con tutti i voti del Collegio (articolo LXIII).
Il gratuito patrocinio nel nuovo ordinamento
Il governo francese conservò l’istituito del gratuito patrocinio per i non abbienti, già previsto – in anticipo sui tempi – dall’ordinamento comunale padovano. Detto servizio forense non prevedeva alcun compenso dell’Amministrazione pubblica, ma era opera di bene che veniva richiesta ai professionisti.
Al cittadino alcun limite di reddito era richiesto. A decidere sullo stato d’indigenza, certificandolo con carta scritta, era il Parroco locale, con l’attestazione di quattro parrocchiani.
Così l’articolo LXIV: “Dal numero degli Avvocati, ed Intervenienti saranno estratti ogni due mesi uno per sorte dalla Municipalità, che dovranno assistere gratuitamente quei Poveri, che fossero veramente riconosciuti tali dalle Fedi giurate dei Parrochi, e da quattro onesti Cittadini della loro Parrocchia”.
L’inasprimento dei requisiti disciplinari e l’istituzione della Camera Correttrice
Il Piano venne rivisto il 6 agosto e furono introdotti nuovi criteri d’ammissione alla professione forense, più stringenti.
Il domicilio (in alternativa alla cittadinanza) venne ristretto da anni cinque, ma fu introdotta l’età minima di vent’anni.
Per l’ammissione fu prevista una “fede giurata di quattro Cittadini onesti della sua contrada di buona morale, e civismo”.
La decisione sulla domanda d’ammissione fu demandata Presidente del Governo Centrale, il quale avrebbe estratto a sorte due Avvocati “ivi faranno le interrogazioni opportune all’aspirante onde venga riconosciuta la di lui abilità, e poi sarà ammesso alla ballottazione”.
In questo senso la ballottazione si trasformava in un periodo di prova, ovvero di vigilanza, “e s’intenderà rimasto a quando concorra la pluralità de’ voti, e gli sarà rilasciato l’opportuno Mandato”.
Ma già il 28 giugno 1797 fu operata una nuova stretta sui requisiti morali, finalizzata a scongiurare i “molti disordini, ch’ebbero luogo sotto il passato Governo nell’andamento del Foro”, così “togliendo i mezzi alle frodi”.
La Municipalità padovana, frattempo mutata nella sua composizione (Girolamo Rio Presidente; Francesco Fanzago Municipalista; Carlo Federici Segretario), introdusse, in via anticipatoria rispetto all’ammissione professionale, un preventivo “processo sul loro carattere morale, e sulla loro onestà”, che sarebbe stato istruito e letto da due Municipalisti, l’uno del Comitato di Sicurezza Generale, l’altro del Dipartimento del Foro.
Venne anche introdotta Camera Correttrice del Foro, che avrebbe giudicato in via disciplinare le istruttorie redatte dal Comitato di Sicurezza Pubblica, Camera composta da sette Giudici tra civili e penali.
Il Comitato di Sicurezza Pubblica avrebbe aperto a carico di ciascun legale “continuamente processo per scoprire, e verificare tanto sulle querele degli aggravati, quanto anche ex Officio, le frodi, gli arbitri, e i raggiri, che in delusione dei metodi stabiliti, del retto ordine della giustizia, e a danno del popolo venissero praticati dai Forensi”.
Qualora fossero stati scoperti degli illeciti, ne avrebbero riferito alla Camera Correttrice “e questa giudicherà secondo le leggi, e la giustizia, punendo i delinquenti a proporzione delle loro trasgressioni”.
Era evidente come la disciplina forense fosse un strumento di controllo politico, non di autotutela della professione.
Poveri Avvocati! Loro i patroni delle libertà!
Da “Storia Veneta n°82” – febbraio 2026
