Di Nicola Ruggin e Claudia Crescenzio
Le origini dell’Inquisizione veneziana
La prima forma di Inquisizione a Venezia comparve nel Medioevo, intorno alla metà del XIII secolo; in particolare nella commissione del quarantaquattresimo doge Marino Morosini (1249-1252) compare per la prima volta, nel 1249, la figura magistratuale del Super Inquirendis Hereticis[1].
Inizialmente l’Inquisizione veneziana era un’istituzione civile e prendeva il nome di Curia ducale, si occupava prima di tutto della lotta all’eresia nel contesto cittadino ma estendeva la propria autorità anche sui territori veneti dominati dalla Serenissima: Stato de Terra e Stato de Mar. In questo scenario il tribunale di Venezia fungeva da corte d’appello, ossia un organo giurisdizionale, civile e penale, con la facoltà di giudicare in un secondo momento le sentenze pronunciate in precedenza da tribunali dislocati nella circoscrizione territoriale di Venezia[2].
Gli inquisitori, come abbiamo visto, erano da tempo presenti all’interno delle istituzioni politico-amministrative del governo veneziano, tuttavia vennero ufficialmente istituiti il 20 settembre 1539, prendendo la denominazione di “inquisitori di Stato”. Erano complessivamente tre: due membri, chiamati neri, erano eletti dal Consiglio dei Dieci mentre il terzo, chiamato rosso, era nominato dai Consiglieri del Doge. Il loro nome derivava dal colore della toga che indossavano. L’organo rappresentava il tribunale supremo, al quale si faceva riferimento per prevenire e risolvere le questioni riguardanti la politica e la sicurezza di Stato. Le sentenze che questi emanavano potevano essere segrete o pubbliche qualora il Maggior Consiglio le proclamasse tali[3].
Sebbene la polizia segreta (così venivano chiamati gli inquisitori di Stato) a causa dei suoi modi di agire riuscisse a suscitare un certo timore nella popolazione, il governo veneziano non era immune alle preoccupazioni derivanti da possibili congiure. Per questo motivo, spesso era prevista una collaborazione tra governo e servitù, ad esempio di ambasciatori stranieri e diplomatici, affinché tali importanti figure istituzionali venissero attenzionate[4].
Nonostante Venezia fosse sempre in allerta rispetto alle situazioni di disordine soprattutto dettate dal dissenso, queste andavano aumentando e tale materia andava crescendo d’importanza, così il 22 aprile 1547, per mezzo della lettera ducale di Francesco Donà (1468-1553), il Minor Consiglio diede vita a una nuova magistratura: i Tre Savi all’eresia[5].

Ritratto di Francesco Donà di David Teniers il Giovane, Museo del Prado
I Tre Savi all’eresia
Si trattava di membri eletti tra le più alte sfere del patriziato, presentati come semplici assistenti ma in realtà, in rappresentanza della Repubblica in particolare del principale organo di governo veneziano ossia il Consiglio dei Dieci e delle autorità secolari, avevano lo strategico compito di affiancare il tribunale inquisitoriale durante lo svolgimento dei processi e al contempo di informare il Maggior Consiglio circa quanto veniva svolto dalla magistratura ecclesiastica[6].
L’elezione dei Savi avveniva per mano del Minor Consiglio ma le cose cambiarono quando dal 1556 il compito passò al Collegio e dal 1595 al Senato. Inizialmente il Savio rimaneva in carica almeno due anni, allo scadere dei quali non era possibile la rielezione a meno che non fosse trascorso un periodo di Contumacia pari alla durata dell’incarico precedentemente svolto. Nei decenni, con il cambiare degli organi elettori, mutò anche la durata della carica che nel 1595 si ridusse ad un solo anno. Un ulteriore importante aspetto relativo a questa magistratura riguarda le caratteristiche che il candidato doveva avere: si trattava, infatti, di un ruolo che nel corso degli anni assunse sempre maggior rilevanza per la Repubblica, motivo per cui divenne abituale la nomina di nobili anziani (si parla di una media di sessantun anni), colti, con esperienza politico-amministrativa e quindi che avessero un certo prestigio in tal settore; era inoltre preferibile che avessero precedentemente ricoperto il ruolo di ambasciatore. Dovevano anche essere concordi con le idee della Chiesa, soprattutto in materia di opposizione ad ogni genere e forma di eterodossia[7].
Questa nuova figura istituzionale voleva quindi, temendo la corruzione all’interno della Repubblica, avere informazioni riguardo le dichiarazioni e le confessioni ottenute dagli inquisitori durante i processi, nonché accertarsi che le relative risposte del tribunale fossero conformi al reato[8]. Nonostante il tribunale avesse una composizione “mista” tra rappresentanti di Venezia e della Chiesa di Roma, ai Tre Savi non era consentito interrogare o formulare sentenze, questi incarichi erano infatti appannaggio dell’inquisitore[9].
Secondo gli studi di Andrea Del Col, relativi alle disposizioni emanate dal Consiglio dei X tra 1540 e 1560, la magistratura dei Savi aveva originariamente le stesse competenze dei giudici ecclesiastici, mentre dal settembre 1551, a seguito di accordi stretti tra Venezia e la Chiesa, le sue libertà d’azione sarebbero state ridimensionate e ridotte a competenze di natura quasi totalmente assistenziale[10].
I Savi potevano infatti, solo esprimere un’opinione riguardo alle sentenze pronunciate e avevano il compito di trasmettere gli ordini di arresto al Consiglio dei Dieci, così che quest’ultimo potesse incaricare un capitano affinché eseguisse i fermi[11].
I rapporti tra Venezia e Roma
Diverse questioni riguardanti la lotta contro il dissenso religioso a Venezia videro la contrapposizione tra autorità civili e religiose. Gli attriti tra le due parti erano dovuti al fatto che le autorità veneziane non erano ben disposte ad assumersi le responsabilità derivanti dal prendere decisioni autonomamente riguardo a problematiche in materia ecclesiastica, guadagnandosi talvolta la disapprovazione della Chiesa. D’altro canto la religione e dunque i religiosi, grazie alla condivisione di valori e credenze, nonché alla promozione del senso di appartenenza e solidarietà, svolgevano una fondamentale funzione di legame all’interno della comunità e del governo stesso di Venezia[12].
Ciò nonostante, a causa della sovrapposizione tra giurisdizioni, si verificarono spesso attriti tra Venezia e l’Inquisizione ecclesiastica. Il governo veneziano vedeva venir meno la propria autorità in città e nel proprio dominio, dove l’influenza della Chiesa giungeva grazie all’attività degli ordini regolari, come Francescani, Domenicani e Agostiniani. La Serenissima cercò di porre dei limiti rivendicando i poteri dell’Inquisizione ducale ma il 4 agosto 1289 si vide costretta ad accettare dei compromessi sanciti dall’accordo stretto con papa Niccolò IV[13].
Con il decreto conciliare, inserito nella bolla papale del 28 agosto 1289, il Sant’Uffizio venne formalmente istituito a Venezia. Agli inquisitori francescani fu permesso l’esercizio in città e il libero spostamento nei domini veneziani, venne loro concesso inoltre di istruire processi ed emettere sentenze purché non avessero carattere capitale. Infine, i proventi derivanti dalle sanzioni e dalle confische attuate dall’Inquisizione romana dovevano essere destinati al governo veneziano, il quale in cambio doveva finanziare il tribunale ecclesiastico.
Le più antiche fonti archivistiche relative alla prima Inquisizione stabile centralizzata, cioè l’Inquisizione romana (nota anche come Sant’Uffizio), dal Novecento conservate nel Palazzo del Sant’Uffizio a Roma e giunte sino ai giorni nostri, risalgono alla seconda metà del XVI secolo o ai primi anni del XVII secolo. Solo grazie al riordino avvenuto a fine Settecento, il quale ha permesso di estrapolare dei punti di riferimento dal contenuto di alcune documentazioni, è stato possibile far risalire certe fonti agli inizi dell’istituzione. I vari incartamenti erano contenuti in filze conservate all’interno di armadi ed erano consultabili grazie a indici alfabetici divisi per materia, tuttavia la frammentarietà del fondo è riconducibile al susseguirsi, nel corso dei secoli, di vicende di varia natura tra le quali l’incendio del 1559 che interessò la sede originaria dell’archivio, oltre a saccheggi e trafugamenti, trasferimenti vari e occupazioni militari[14].
Grazie a tali fonti archivistiche è possibile dire che la moderna Inquisizione, che ebbe il compito di contrastare il diffondersi della Riforma protestante, nonostante le storiche origini, prese vita solo nel 1542 per messo della bolla papale Licet ab initio che Paolo III Farnese emanò il 21 luglio[15].

Tiziano, Ritratto di Paolo III con i nipoti Alessandro e Ottavio Farnese, olio su tela, Museo nazionale di Capodimonte, Napoli
L’Inquisizione, nella sua precedente versione cioè quella medievale, non faceva capo ad un organo centrale anche se era del tutto dipendente dalla Chiesa cattolica: gli inquisitori che avevano il compito di scovare e processare gli eretici riuscendo talvolta a convertirli, operavano su mandato del Papa ma esercitando poteri che andavano oltre quelli dei normali vescovi locali. Gli inquisitori furono, in questo contesto, le uniche figure istituzionali almeno fino al 1254 quando vennero introdotte le giurie popolari con lo scopo di affiancamento nelle decisioni soprattutto riguardanti le casistiche più complicate e controverse[16].
La nuova struttura dell’Inquisizione invece, vedeva la collaborazione di più figure: Prima di tutte vi era la Congregazione Cardinalizia, cioè l’organo centrale dell’istituzione, che era composta da un collegio di sei cardinali Inquisitori Generali eletti dal Papa, era diretta dal Cardinale Segretario (domenicano) coadiuvato dall’aiuto di un commissario ed era presente una Consulta teologica, costituita per l’appunto da teologi, la quale aveva il compito di dare consigli e offrire supporto in materia dottrinale. Vi erano inoltre vari funzionari come il notaio, l’archivista, l’avvocato fiscale e il personale della cancelleria, infine, vi erano gli Inquisitori locali. Questi, presiedevano una rete di tribunali sparsi sul territorio che erano organizzati in sedi o in vicarie; nel caso di queste ultime gli inquisitori erano vicari inquisitoriali[17].
Subito dopo la sua istituzione, l’Inquisizione romana non risultava ancora efficace nella radicale lotta ai gruppi eterodossi che frequentavano Venezia o vi risiedevano, perché oltre alla tendenza a sottovalutare il potenziale e pericoloso potere destabilizzante rappresentato dagli anabattisti nei confronti della Chiesa cattolica, il rapporto tra gravità della realtà processuale, sentenza e pena effettivamente imposta per il reato commesso, era del tutto sproporzionato e sbilanciato verso il favore dell’imputato. Fu così che fino alla seconda metà del Cinquecento, le predicazioni anabattiste e le conversioni a tale dottrina, così come la regolarità dei processi e la relativa abbondante produzione di materiale giudiziario d’archivio, incalzarono senza brusche frenate[18].
Il tribunale veneziano, oltre all’inquisitore francescano (tale fino al 1560, poi domenicano), vedeva la presenza del patriarca della città e del nunzio apostolico (o del suo auditore). Quest’ultimo era, impersonando l’autorità spirituale e temporale, il rappresentante diplomatico del Papa e in quanto tale, aveva il compito di verificare che il tribunale inquisitoriale veneziano fosse assoggettato al Sant’Uffizio romano. Inoltre, il potere giudiziario di cui il nunzio era in possesso, gli dava la possibilità, in difesa degli interessi della Chiesa, di intervenire direttamente sul governo veneziano.[19]
Quando nel 1560 i francescani, in qualità di inquisitori, vennero sostituiti dai domenicani assumendo il ruolo non solo nell’area urbana della città ma anche nel dominio veneto, il governo veneziano avanzò unicamente la pretesa che la carica venisse affidata a religiosi nativi del territorio al fine di garantire una conoscenza ottimale dei luoghi in cui l’inquisitore avrebbe agito e assicurare l’attuazione di un buon operato. In realtà l’inquisizione veneziana andava assumendo una certa regolarità e stabilità, rendendo di fondamentale importanza la diplomazia tra Venezia e Roma: in questo contesto vennero a crearsi tensioni, anche a causa delle ambizioni giurisdizionali di entrambe le parti. Le ripercussioni derivanti da tali conflitti non tardarono ad arrivare ed interessarono addirittura l’esercizio quotidiano della giustizia, ad esempio con ritardi nell’applicazione della legge o causando incertezze riguardo a quali norme dovessero essere applicate: se quelle veneziane, basate sulla consuetudine, o quelle previste dal diritto canonico per quanto riguarda la Chiesa. Fu per questo motivo che un buon operato non poteva essere assicurato dalla sola presenza di un rappresentante religioso locale, bensì era ulteriore testimonianza del fatto che, per una efficace repressione dell’eresia, era necessaria una collaborazione tra Stato e Chiesa[20].
All’interno del tribunale vi era quindi una situazione di costante pressione esercitata da un lato dai Tre Savi che, su spinta del Consiglio dei Dieci, volevano limitare in maniera sempre più efficace l’influenza del Papa; mentre dall’altro esercitata dallo stesso Papa che, pur accettando la presenza di rappresentanti dello Stato nei tribunali, cercava di mantenere il controllo dell’istituzione. Gli studi di Andrea Del Col mostrano come una delle strategie attuate dal Papa, nel tentativo di gestire la situazione, fosse la richiesta di estradizione per gli accusati di eresia[21].
Per quanto riguarda le richieste di estradizione da parte di Roma, c’è da portare all’attenzione il fatto che agli occhi delle autorità della Repubblica, a tale pratica sembrava aver spesso seguito la condanna a morte, la quale apparentemente veniva imposta più di frequente dal tribunale romano rispetto a quanto venisse fatto da quello veneziano. Ad esempio dall’agosto del 1555, con la Costituzione Apostolica Cum quorumdam hominum pravitas di Papa Paolo IV, per gli antitrinitari era prevista, quale contromisura adottata dalla Chiesa di Roma per far fronte all’eresia, la condanna alla pena capitale. Con questo documento si condannavano le dottrine antitrinitarie e si attuava una nuova e più severa manovra repressiva nei confronti di chi le professava[22].
Tuttavia, dalle fonti archivistiche dell’Inquisizione veneziana sopravvissute fino ad oggi, risulta che la pena di morte venisse imposta solo per casi considerati particolarmente gravi: ad esempio qualora i condannati fossero stati in grado di suscitare seguiti popolari, divenendo poi rara dalla seconda metà del Cinquecento. Ad ogni modo, a Venezia così come in tutti gli antichi stati italiani, solo un numero minimo di anabattisti ed antitrinitari furono condannati a morte[23].
Interrogatori, torture e condanne
È interessante considerare che nel XVI secolo, sul territorio della Serenissima, il primo arresto con l’accusa di eresia avvenne il 10 gennaio 1543 a Cittadella[24], mentre a Venezia risultano aver avuto luogo 1560 processi, dei quali il primo per filo-anabattismo ebbe luogo tra maggio e giugno del 1534 vedendo il coinvolgimento di un falegname, presumibilmente indottrinato da alcuni tedeschi, che a sua volta aveva iniziato a predicare creando un certo seguito[25].
Le condanne previste per gli accusati di eresia potevano variare: andavano dal pagamento di multe pecuniarie fino alla pena di morte, passando per un ampio ventaglio di opzioni intermedie; tra queste, comparivano anche il carcere, gli arresti domiciliari e la tortura. Tale pratica era svolta solo in presenza di indubbi indizi di colpevolezza ed erano comunque esonerati: minori di quattordici anni, ultrasessantenni, donne in stato di gravidanza o che avevano partorito da poco e malati, ma l’esonero non riguardava solo categorie che si potrebbero definire deboli bensì si estendeva anche a dottori, avvocati e cavalieri[26].
Le torture venivano normalmente attuate, sia nei processi dell’inquisizione ma anche in quelli civili e religiosi, all’interno di apposite sedi messe a disposizione dalle magistrature veneziane quali Signori di Notte al Criminal o Signori di Notte al Civil. La prima di queste magistrature era incaricata di gestire le gravi questioni penali nonché di sorvegliare e mantenere l’ordine pubblico dalle ore nove di sera alle ore sei del mattino seguente; mentre la seconda, che affiancava la prima dal 1544, si occupava di casi civili e amministrativi. Nella maggior parte dei casi le torture venivano inferte con l’uso della corda, ma comparivano anche il tavolo di stiramento con il quale gli arti venivano messi in eccessiva tensione oppure ganasce per la compressione che, applicate a dita o arti, prevedevano la regolazione della pressione che esercitava tramite il fissaggio o allentamento di viti. In alcune rare occasioni veniva invece fatto uso di tizzoni ardenti o della tabella arroventata che veniva applicata sulla pianta dei piedi[27].
In ogni circostanza era comunque presente del personale medico, sia per verificare di tanto in tanto le condizioni di salute del tormentato e stabilire se potesse sopportare ulteriori trattamenti, sia per vigilare l’intero corso della tortura al fine di interromperla nel caso fosse stato ritenuto opportuno. Ad esempio, la sospensione dell’imputato con la corda poteva avere la durata massima di mezz’ora, superata la quale sarebbero potuti insorgere danni irreversibili[28].
Ciascun soggetto sottoposto a tortura poteva rispondere in varia maniera a seconda della resistenza al dolore e alle motivazioni. Talvolta la sola vista degli strumenti di tortura era sufficiente a far confessare l’imputato, mentre in altri casi né la tortura né la prigionia risultavano sufficienti, come fu per l’anabattista Benedetto Dal Borgo (data ignota – 1551).
Chiunque ricevesse sentenza di condanna a morte (uomini e donne, nobili e plebei, laici ed ecclesiastici) poteva sperare in sole due possibilità: ricevere la grazia o commutare la pena; la conversione della condanna poteva ad esempio prevedere il bando, la detenzione o la pubblica abiura. Riguardo alle modalità di esecuzione, oltre all’annegamento comparivano la “descopada” cioè l’uccisione a colpi di mazza, l’impiccagione, che avveniva tra le colonne[29] situate accanto alla Basilica di San Marco, e la decapitazione che, particolarmente ricorrente e ritenuta meno disonorevole, era spesso abbinata allo squartamento o al rogo. A volte l’impiccagione era scelta, dalle autorità giudiziarie, al fine di mascherare la morte già sopraggiunta del condannato, magari in seguito a un tentativo di fuga sventato[30].
Nel corso del XVI secolo le condanne a morte per eresia furono solamente diciotto e trovarono tutte attuazione tramite affogamento: il condannato quale eretico veniva portato in mezzo alla laguna, di notte, legato con un macigno al petto e gettato in acqua; tale procedimento veniva definito “con discrezione” ed aveva lo scopo, evitando rappresaglie, di mantenere l’ordine pubblico[31].

Tratti di corda illustrati nella Constitutio Criminalis Theresiana del 1768
Un’importante fonte documentaria per quanto riguarda la criminalità e la giustizia nella Repubblica medievale e moderna, è rappresentata dai registri dei giustiziati, i quali sono conservati in istituti della memoria locali; considerando gli ambienti veneziani abbiamo l’Archivio di Stato di Venezia, la Biblioteca Nazionale Marciana e la Biblioteca Civica del Museo Correr. All’interno di questa documentazione sono riportati, oltre ai nomi dei giustiziati, anche l’età, la professione, l’accusa, il tipo di condanna, la data di morte e il nome di eventuali accompagnatori al patibolo; a volte c’è addirittura la descrizione di come sopraggiunse la morte del giustiziato e il nome di chi si occupò della sepoltura. Tuttavia, per la stesura di questo elenco sembra non esserci stato un criterio standard, relativamente a cosa scrivere e cosa tralasciare, per un condannato rispetto ad un altro.
Per l’arco temporale cha va dal XVI al XVIII secolo, nei registri in questione risultano mancanti tali informazioni riguardanti i giustiziati per volere del Sant’Uffizio veneziano, ossia eretici e coloro che commisero reati contro l’ordine sociale e contro la fede; si possono invece trovare sui necrologi sanitari e sugli incartamenti processuali. Per quanto riguarda le sole esecuzioni invece, sono comunque riportate alcune annotazioni, seppur incomplete, di condanne a morte eseguite in pubblico[32].
Dunque, l’approccio con cui, nel corso dei secoli, Venezia si è posta nei confronti dell’eresia è stato mutevole nelle modalità di investigazione, riconoscimento e punizione. Tuttavia, in ogni fase della lotta, la Serenissima, ha ritenuto necessario mantenere costante ed integro l’impegno nell’infondere alla cittadinanza, e soprattutto agli stranieri che frequentavano la città e i territori del suo dominio, un senso di tranquillità e sicurezza. Per fare ciò, il governo ha spesso fatto ricorso anche a decisioni strategiche quali segno identificativo della stabilità economica e del potere amministrativo della Serenissima, come nel caso delle modalità adottate per lo svolgimento delle pene capitali per annegamento[33].
Tolleranza religiosa e politica di controllo
La fitta rete di relazioni commerciali che nei secoli la Serenissima era riuscita a creare con i paesi del centro Europa e con l’Impero Ottomano, costituiva una delle motivazioni per le quali le autorità repubblicane erano spesso ben disposte a chiudere un occhio davanti alla presenza in città di individui non cattolici e dunque a sorvolare su alcuni casi di pratiche sospette. Tale forma di relativa tolleranza religiosa, nella prima età moderna, indicava la concessione e il riconoscimento di un ridotto numero di privilegi da parte di un’omogenea comunità religiosa, a coloro che non erano originari degli antichi stati italiani e che seppur in minoranza, rappresentavano una possibile minaccia nei confronti dell’ordine sociale. Tali privilegi potevano comportare per il “tollerato”, la tutela dal rischio di morte o di conversione forzata, ma non l’effettiva accettazione ed integrazione nella società. È necessario porre in evidenza che la discriminazione che si veniva così a creare, doveva essere manifestata pubblicamente cioè, oltre alla limitata scelta di occupazioni lavorative alle quali le minoranze religiose potevano aver accesso, era richiesto che la propria diversità venisse mostrata in pubblico. Il fedele di altra confessione doveva vestire in un certo modo e vivere in determinati ambienti: si può citare l’esempio del ghetto ebraico di Venezia (primo ghetto al mondo) istituito il 29 marzo 1516 tramite l’emanazione di un decreto governativo. Ricordiamo che gli ebrei rappresentavano, nel territorio della Repubblica di Venezia, la più importante e geograficamente diffusa minoranza religiosa ed etnica. In questo contesto le autorità veneziane si adoperarono perché fosse loro imposta l’osservanza di determinate norme di condotta, ma allo stesso tempo non si verificassero molestie nei confronti degli ebrei, da parte dei cittadini[34]. Una curiosità molto particolare è che nel Fondaco dei turchi (dall’arabo “Fhondac” ossia osteria, alloggio, oppure “Funduq” cioè magazzino), dal 1621, fu ospitata una sala di preghiera, situata dove al giorno d’oggi sorge il Museo di Storia Naturale, particolarità che rendeva Venezia, anche sotto questo aspetto, un caso più unico che raro nell’intera Europa cristiana.
Un altro esempio di applicazione della politica di controllo attuata dalla Serenissima è rappresentato dal Fondaco dei tedeschi, le cui prime informazioni risalgono al XIII secolo[35]. Questo luogo, che l’ottantatreesimo doge della Repubblica di Venezia: Girolamo Priuli (1559-1567), definì «fabriqua antiquissima» è tutt’oggi situato accanto al ponte di Rialto, nel sestiere di San Marco[36]. Dal 1228, la documentazione riporta «Fonticum Comunis Veneciarum ubi Teutonici hospitantur», riconoscendo la pubblica proprietà del luogo e la sua riservata destinazione[37]. L’edificio si sviluppa su più piani con affaccio sul cortile interno contornato da un porticato, su questo avevano sbocco negozi e locali a uso abitativo. Tale scelta architettonica fu voluta per la funzionalità che questo luogo ebbe, ossia doveva essere residenza obbligatoria per i gruppi stranieri più numerosi. È interessante osservare come con il termine “tedeschi”, in realtà, non ci si riferisse solo ai mercanti che giungevano dalla Germania, ma anche ai polacchi, fiamminghi, austriaci e ungheresi, cioè coloro a cui si dovevano i rapporti commerciali con il Nord Europa. Il Fondaco ospitava le relative attività commerciali e forniva ogni minimo servizio affinché la comunità straniera che vi risiedeva potesse svolgervisi buona parte della vita. Stephan Oswald lo definisce «un’isola linguistica e culturale in mezzo alla città» anche alla luce del fatto che, nonostante fosse permessa una certa autogestione, l’ingresso di questo luogo era controllato da un portinaio e l’accesso era proibito agli stranieri di provenienza diversa rispetto a quella di chi vi risiedeva, inoltre lo svolgimento delle attività commerciali doveva essere mediato da un veneziano professionista del settore. Paradossalmente tale reclusione fu un importante trampolino per la formazione della comunità protestante tedesca a Venezia[38].
[1] SIUSA, Censimento degli archivi inquisitoriali in Italia, Inquisizione di Venezia, consultato in data 15 giugno 2025 https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodente&Chiave=77&RicVM=ricercasemplice&RicSez=produttori&RicFrmRicSemplice=inquisizione&RicProgetto=inquisizione.
[2] Francesca DE POLI, Venezia e l’inquisizione – undici processi davanti al tribunale dei savi all’eresia della Repubblica di Venezia negli anni 1554-1588, Roma, Aracne, 2019, pp. 9-10.
[3] Ermis GAMBA, “Inquisitori di Stato (sec.XVI-sec.XVIII)” in Lombardia beni culturali, Milano, 2006, consultato in data 15 giugno 2025 https://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/soggetti-produttori/ente/MIDB000E2A/#:~:text=Gli%20Inquisitori%20%22erano%20supremo%20tribunale,GG%20IV%20902%20sg.).
[4] Stephan OSWALD, Il Fondaco dei tedeschi e la storia della comunità luterana a Venezia dal Cinquecento al 1797, su un passo del «Ateneo Veneto: Rivista di scienze, lettere e arti – atti e memorie dell’Ateneo Veneto», CCV (III serie), 17/I, 2017, p. 126.
[5] SIUSA, Censimento degli archivi inquisitoriali in Italia, Inquisizione di Venezia, consultato in data 23 febbraio 2025 https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodente&Chiave=77&RicVM=ricercasemplice&RicSez=produttori&RicFrmRicSemplice=inquisizione&RicProgetto=inquisizione.
[6] Ibidem.
[7] Simonetta ADORNI-BRACCESI, La Repubblica di Lucca e l’”aborrita” Inquisizione: istituzioni e società, in L’inquisizione romana in Italia nell’età moderna: archivi, problemi di metodo e nuove ricerche – atti del seminario internazionale Trieste, 18-20 maggio 1988, a cura di Andrea DEL COL e Giovanna PAOLIN, Udine, Del Bianco, 1991, p. 249.
[8] Adriano PROSPERI, Per la storia dell’Inquisizione romana, in L’Inquisizione romana in Italia nell’età moderna: archivi, problemi di metodo e nuove ricerche – atti del seminario internazionale Trieste, 18-20 maggio 1988, a cura di Andrea DEL COL e Giovanna PAOLIN, Udine, Del Bianco, 1991, p.62.
[9] Andrea DEL COL, L’Inquisizione in Italia – dal XII al XXI secolo, Mondadori, Milano, 2006, pp. 342-394.
[10] Simonetta ADORNI-BRACCESI, La Repubblica di Lucca e l’”aborrita” Inquisizione, p.250.
[11] Ibidem, p.249.
[12] Andrea DEL COL, I capi del Consiglio dei Dieci e l’Inquisizione nella Repubblica di Venezia (1540-1556), su un passo del «Ateneo Veneto: Rivista di scienze, lettere e arti – atti e memorie dell’Ateneo Veneto», CCV (III serie), 17/I, 2017, p. 40.
[13] Federico BARBIERATO, “Venezia” in Dizionario storico dell’inquisizione, a cura di Adriano PROSPERI (con Vincenzo LAVENIA e John TEDESCHI), vol. 3, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 1657-1658.
[14] ACDF, Archivio del Dicastero per la Dottrina della Fede, Sant’Uffizio, consultato in data 06 giugno 2025 http://www.acdf.va/content/dottrinadellafede/it/l-archivio-storico/sant-uffizio.html.
[15] Adriano PROSPERI, Per la storia dell’Inquisizione romana, pp. 40-41.
[16] Marta TIGANO, La giustizia ecclesiastica nel Cinquecento, tesi di laurea, Università degli studi di Messina, 2017, relatore: prof. S. Berlingò.
[17] ACDF, Archivio del Dicastero per la Dottrina della Fede, Sant’Uffizio, consultato in data 06 giugno 2025 http://www.acdf.va/content/dottrinadellafede/it/l-archivio-storico/sant-uffizio.html.
[18] Riccarda SUITNER, Venice and the Radical Reformation – Italian Anabaptism and Antitrinitarism in Europe Context, vol. 101, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2024, p. 71.
[19] Simonetta ADORNI-BRACCESI, La Repubblica di Lucca e l’”aborrita” Inquisizione: istituzioni e società, in L’inquisizione romana in Italia nell’età moderna: archivi, problemi di metodo e nuove ricerche – atti del seminario internazionale Trieste, 18-20 maggio 1988, a cura di DEL COL, PAOLIN, Udine, Del Bianco, 1991, p. 249.
[20] Federico BARBIERATO, “Venezia” in Dizionario storico dell’Inquisizione, p. 1658.
[21] Simonetta ADORNI-BRACCESI, La Repubblica di Lucca e l’”aborrita” Inquisizione, p. 249.
[22] Riccarda SUITNER, Venice and the Radical Reformation, p. 68.
[23] Ibidem.
[24] Andrea DEL COL, I capi del Consiglio dei Dieci e l’Inquisizione nella Repubblica di Venezia, p. 47.
[25] Aldo STELLA, Dall’anabattismo veneto al “Sozialevangelismus” dei fratelli hutteriti e all’Illuminismo religioso sociniano, Roma, Herder, 1996, pp. 98-99.
[26] VENICE SECRETS – Justice, Torture, Death: misteri, storie ed originali strumenti di morte in mostra a Venezia – la giustizia ai tempi della Serenissima, a cura di Roberto PAPARELLA – Robert DE PIERI, mostra criminologica a Palazzo Zaguri di Venezia (28 settembre 2019 – 3 maggio 2020), consultato in data 06 giugno 2025 https://www.palazzozaguri.it/wp-content/uploads/2024/07/Venice-Secrets.pdf.
[27] Ivi, p. 27.
[28] Federico BARBIERATO, “Venezia” in Dizionario storico dell’inquisizione, p. 1658.
[29] Si tratta delle colonne gemelle, in marmo rosa e granito, di San Marco Evangelista rappresentato dal leone alato e San Todaro, primo protettore della città di Venezia. Le opinioni riguardo le loro origini risultano ancora discordi: una teoria ritiene che i pilastri, portati nella piazza veneziana da Costantinopoli intorno alla metà del XII secolo, sembra che originariamente fossero tre ma durante lo sbarco, il terzo sarebbe caduto in acqua senza possibilità di recupero. Altri sostengono invece che le colonne si trovino a Venezia dal 1125, quando Domenico Michiel, di ritorno dalla Terra Santa, le avrebbe portate con sé. Ad ogni modo, sembra essere cosa certa il fatto che le colonne rimasero posate a terra per un lungo periodo perché le straordinarie dimensioni ed il peso eccessivo complicarono le operazioni di posizionamento verticale. A risolvere le difficoltà proponendo la tecnologia vincente fu Niccolò Barattieri nel 1172, la tecnica prevedeva di bagnare il cordame e lasciarlo asciugare sfruttando la dilatazione e la ritrazione del materiale che lo costituiva.
[30] Claudia PASSARELLA, La pena di morte a Venezia in età moderna, consultato in data 09 giugno 2025 https://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/passarella_11.pdf.
[31] Francesca DE POLI, Venezia e l’inquisizione, p.15.
[32] Claudia PASSARELLA, La pena di morte a Venezia in età moderna, «Historia et Ius – rivista di storia giuridica dell’età medievale e moderna», n.11, 2017 (edizione online), consultato in data 09 giugno 2025 https://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/passarella_11.pdf.
[33] Riccarda SUITNER, Venice and the Radical Reformation, p. 69.
[34] Ibidem, p. 27.
[35] Ibidem.
[36] Giulio ZAVATTA, Il Fondaco dei Tedeschi: materiali per una storia visiva, in Il Fondaco dei Tedeschi, di Giuseppe BARBIERI, Treviso, Terra Ferma, 2015, p. 93.
[37] Giuseppe BARBIERI, Il Fondaco dei Tedeschi, Treviso, Terra Ferma, 2015, p. 23.
[38] Stephan OSWALD, Il Fondaco dei tedeschi, pp. 125-126.
